Abbandonare macerie non è reato se la condotta non è abituale e se, tenuto conto delle circostanze, è minimamente offensiva.
Le macerie da demolizione sono classificate come rifiuti (Così, Cass. Pen. Sez. 3, n. 33028 del 1/07/2015), anche perché solitamente contenenti plastica, ferro e vetro ecc. Pertanto l’abbandono di macerie da costruzione di principio configura il reato previsto dall’art. 256, comma 1, Dlgs 152/2006 ( gestione non autorizzata di materiali da costruzione non autorizzata).
Tuttavia la Cassazione penale, sez. III, 19/10/2016, n. 4187, applicando l’art. 1 del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, art. ha escluso la punibilità se:
- il fatto che costituisce reato (abbandono delle macerie) è minimamente offensivo;
- la condotta non è abituale,
- se la pena astrattamente applicabile non supera nel massimo i 5 anni.
La non punibilità o meno del reato è lasciata alla discrezionalità del Giudice che dovrà valutare di volta in volta l’esistenza o meno dei requisiti della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità della condotta ai fini dell’applicabilità del nuovo istituto.
E ‘importane per l’imputato affidarsi ad avvocati esperti della materia che sappiano rappresentare al giudice l’esistenza dei presupposti di non punibilità.