Compiti e mansioni del direttore lavori.

Il direttore dei lavori è quel professionista incaricato dal committente di vigilare sulla corretta esecuzione dell’opera. Il potere di vigilare deriva sia da accordi contrattuali che dalla legge (v. artt. 1661 e 1662 c.c.); Tali articoli da un lato consentono al committente (o a un suo delegato, direttore lavori) di verificare durante le lavorazioni la corretta esecuzione delle opere e dall’altra di apportare variazioni al progetto.

Il controllo svolto dal direttore lavori deve avere ad oggetto quindi la prestazione dedotta in contratto e non i mezzi utilizzati dall’appaltatore o la sua organizzazione. Diversamente se il professionista ingerisce nell’attività di costruzione dell’appaltatore, privandolo della propria indipendenza prevista dall’art. 1665 c.c., lo ridurrà ad un mero esecutore dei lavori. In tal caso si potrebbe incorrere in una mutamento del regime contrattuale trasformandolo da contratto d’appalto in contratto di lavoro subordinato.

Come detto, infatti, il presupposto del contratto d’appalto è l’autonomina di gestione a proprio rischio dell’opera commissionata (v. art. 1655 c.c.); tuttavia il professionista deve assumerne ogni iniziativa affinché i lavori siano eseguiti a perfetta regola: deve dare le disposizioni affinché i lavori procedano secondo le regulae artis e le previsioni contrattuali e di legge.

In definitiva l’attività del direttore dei lavori si può riassumere nella direzione ed alta sorveglianza dei lavori come qualificato dall’art. 19, lett. g della Legge 2 marzo 1943, n. 149 (Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell’ingegnere e dell’architetto).

Tali compiti si concretizzano in:

  1. Visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo giudizio del professionista;
  2. Emanazioni di disposizioni e di ordini per l’attuazione dell’opera progettata;
  3. Sorveglianza della buona riuscita dell’opera intesa come:
  • accertamento della realizzazione progressiva dell’opera anche nelle sue modalità di esecuzione, in conformità al capitolato lavori e alle regole dell’arte ( v. Cass. Civ. 24.04.2008 n. 10728; Cass. Civ. 24.07.2007).

Tale attività dovrà essere altresì eseguita in relazione ai progetti approvati dalla committente dando, se necessario, le istruzioni necessarie senza che ciò possa però comportate delle varianti dell’opera. Al di la di tali compiti deducibili dalla legge al professionista potranno essere affidati dalla committente altre mansioni quali quella di tenuta della contabilità di cantiere.

E’ infatti importante precisare che il direttore lavori, fatti salvi i diversi accordi, assumerà la rappresentanza della committente solo in materia tecnica.

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