Con la senteza in oggetto la Suprema Corte ha ribadito ancora una volta che “l’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità, soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo; pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, nè l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”. Sul punto si veda altresì in senso conforme (cfr. Cass. 21.5.2012, n. 8016).
Quindi per la Cassazione poiché appaltatore non è un semplice esecutore dell’opera, è tenuto a verificare, nei limiti delle cognizioni dell’appaltatore “medio”, la correttezza del progetto o delle direttive impartite dal committente/ direttore lavori. Nel caso in cui il progetto e le direttive siano errate, l’appaltatore può andare esente da responsabilità, soltanto se provi di avere denunicato il proprio dissenso e di essere stato obbligato ad eseguire l’opera comunque come preteso dal committente. Solo a questo punto il rischio della non corretta esecuzione dell’opera potrà ricadere sul committente.
