Transazione in materia di appalti decorrenza del termine di prescrizione ordinario di dieci anni

La Garanzia art. 1669 codice civile  

Nel caso di gravi vizi dell’opera la garanzia del committente è soggetta ai termini brevi previsti dagli articoli  1669 c.c.

Di conseguenza se il committente, una volta accertato il vizio, non agisce in breve tempo per ottenerne l’eliminazione perde il diritto di ottenere il risarcimento. Questo è stabilito dall’art. 1669 c.c. che prevede infatti che  il committente deve denunciare i vizio entro un anno dalla scoperta e   deve agire in giudizio per avere giustizia entro un anno dalla denuncia.

La garanzia dopo l’atto di transazione. 

Se però dopo la scoperta del vizio committente ed appaltatore trovano un accordo per la sistemazione dei vizi e l’appaltatore non provvede alle sistemazioni necessarie cosa succede ? quanto tempo ha il committente per ottenere giustizia? si applicheranno i termini brevi previsti dall’art. 1669 codice civile più favorevoli all’appaltatore o quelli decennali ordinari più favorevoli al committente ?

 

Dobbiamo partire dal presupposto che l’impegno dell’appaltatore di eliminare i vizi dell’opera con l’atto di transazione  rientra in una nuova e distinta obbligazione rispetto a quella originaria di realizzazione dell’opera.

La conseguenza di questo è che con la nuova obbligazione, sorretta dal contratto di transazione, è soggetta al termine di prescrizione decennale, il committente avrà quindi dieci anni per far valere il suo diritto.  (Così anche Corte di Cassazione sezione seconda Ordinanza n. 19343 del 16 giugno 2022).

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