La concessione edilizia deve sopraggiungere prima dell’ultimazione dei lavori, pena la nullità del contrato d’appalto

Come da unanime giurisprudenza, il contratto d’appalto è nullo in assenza di una valida concessine edilizia. La seguente sentenza della Suprema Corte ha però asserito che la nullità del contratto d’appalto non può essere rilevata quando la concessione edilizia, seppur non presente alla data di inizio dei lavori, sopravviene successivamente ma comunque prima della fine dei lavori.

Il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito, per violazione delle norme imperative in materia urbanistica, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall’origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell’art. 1423 c.c.; la nullità del contratto non sussiste quando la concessione edilizia assente nel momento in cui si avvia l’opera sopravviene in momento successivo purché prima della conclusione dell’intervento edilizio (nella specie, la data di ultimazione delle opere era antecedente a quella di rilascio della concessione edilizia, sicché non può escludersi la invalidità del contratto di appalto, eseguito prima dell’ottenimento della concessione o autorizzazione amministrativa, non rilevando, peraltro, rispetto al rapporto contrattuale tra committente ed appaltatore, l’eventuale non configurabilità dell’illecito penale, stante la idoneità dell’illecito amministrativo ad incidere sulla validità del rapporto medesimo)”.
Così, Cass. Civ., 09.10.2014, n. 21350.

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