“Il direttore dei lavori che rilevi delle difformità rispetto al progetto deve ordinare la sospensione dei lavori; in quanto persona di fiducia del committente, infatti, ha il compito di sorvegliare i lavori, di garantire che le opere vengano eseguite in conformità al progetto con potere dovere di intervento tempestivo con ordine di sospensione dei lavori ove rilevi delle difformità. La chiamata in causa effettuata dall’impresa in danno del direttore dei lavori, se è formulata in modo tale da chiamare a responsabilità diretta il direttore, è sufficiente a legittimare la sua condanna al pagamento in favore del committente, attore originario, del risarcimento dei danni”. (Cassazione civile, 13.04.2015 n. 7370)
Commento al testo.
Il Direttore Lavori ha la rappresentanza del committente per quanto attiene la materia tecnica. Lo stesso, quindi, è obbligato ad accertare la conformità della progressiva realizzazione dell’opera ai dettami progettuali, del capitolato lavori ed delle regole della tecnica.
Durante l’esecuzione dei lavori la D.L. dovrà:
– vigilare, impartendo le necessarie disposizioni a riguardo;
– controllare l’opera eseguita dall’appaltatore;
– informare il committente;
in difetto potrà incorrere in responsabilità (una fra tutte, Cass. Civ. 29.08. 2000, n.11359).
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Ciò detto la domanda alla quale ha dato risposa la Cassazione, con la sentenza in epigrafe, è se, in caso di accertamento di difformità, il Direttore Lavori ha il dovere di avvisare subito la committente e se del caso di interrompere le lavorazioni.
La Suprema Corte ha prima di tutto chiarito ancora una volta che è compito del Direttore dei Lavori individuare la perfetta corrispondenza delle opere al progetto. Quindi quest’ultimo, anche se non competente esattamente per una determinata lavorazione oggetto dell’appalto, dovrà essere in grado di valutare in corso d’opera la correttezza del lavoro eseguito dall’ appaltatore e dai suoi ausiliari, così da rilevare per tempo i gravi difetti dell’ opera.
Non è quindi sufficiente per il Direttore Lavori, per andare esente da responsabilità, informare il committente al termine delle lavorazioni della presenza dei vizi; lo stesso dovrà infatti avvisare il committente per tempo, durante l’esecuzione dell’opera e se necessario interrompere i lavori.
Nel caso in cui il Direttore Lavori non fosse in grado di garantire un controllo su alcuni aspetti dei lavori, ad esempio il calcolo dei cementi armanti, prima di accettare l’incarico sarà tenuto a delimitare chiaramente l’oggetto della prestazione e le annesse responsabilità. In mancanza il professionista correrà il rischio per lo meno di incorrere in responsabilità per omesso controllo.
