La definizione di gravi difetti, nell’ambito della normativa sugli appalti, ha visto mutare nel corso degli anni l’orientamento della giurisprudenza la quale è passata da un orientamento restrittivo ad una nozione estensiva che identifica, ad oggi, il grave difetto non unicamente nella presenza di vizi costruttivi che posso pregiudicare la sicurezza è stabilità dell’immobile, ma anche nella “apprezzabile menomazione del normare godimento dell’opera o nell’inidoneità della stessa a fornire l’utilità economica e pratica per cui è stata costruita” ( Così, ex plurimis, Cass., Civ. 15 novembre 2013, n. 25767, Cass. Civ. 08.05.2007 , n. 10533; Cass. Civ., 19.02.2007, n. 3752; Cass. Civ. 04.11.2005, n. 21351).
La sentenza in oggetto che riguarda i difetti all’impianto di scarico delle acque di un immobile, aderendo al consolidato orientamento ha ritenuto che “i fenomeni di blocco delle tubazioni … , forniscono ampia conferma dell’inidoneità strutturale e del sottodimensionamento dell’intero impianto di smaltimento delle acque bianche dell’immobile, incidendo in maniera considerevole sulla possibilità di libero e proficuo godimento dell’immobile”.
Pertanto i gravi difetti degli impianti di scarico rientrano nella nozione “gravi difetti” prevista dal codice civile incidono sensibilmente sugli elementi essenziali della struttura e funzionalità dell’opera.
